Art. 10
Concessione dell’aiuto alla ristrutturazione
In vigore dal 27 giu 2006
Concessione dell’aiuto alla ristrutturazione
1. La Commissione compila un elenco delle domande di aiuto complete, secondo l’ordine cronologico di presentazione attestato dalle ricevute emesse dallo Stato membro.
2. Prima della scadenza del termine di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione decide se siano disponibili presso il fondo di ristrutturazione le risorse finanziarie preventivate per tutte le domande di aiuto relative alla campagna successiva o, se si tratta della campagna 2006/2007, per le domande relative alla stessa campagna, pervenute prima della scadenza del termine di cui all’, paragrafo 1, del suddetto regolamento e accolte dallo Stato membro, nonché per tutti gli aiuti ad esse connessi.
3. La Commissione informa il comitato dei Fondi agricoli di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (5) in merito alla decisione presa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Per la campagna 2006/2007, la Commissione informa il comitato del Fondo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (6).
4. Lo Stato membro notifica al richiedente la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per il suo piano di ristrutturazione ammissibile entro il termine di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006. L’autorità competente dello Stato membro invia alla Commissione una copia del piano di ristrutturazione approvato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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