Art. 13
Fissazione degli importi per Stato membro
In vigore dal 27 giu 2006
Fissazione degli importi per Stato membro
1. Entro il 31 ottobre 2006 per la campagna di commercializzazione 2006/2007, entro il 31 marzo 2007 per la campagna 2007/2008, entro il 31 marzo 2008 per la campagna 2008/2009 ed entro il 31 marzo 2009 per la campagna 2009/2010, la Commissione fissa gli importi da assegnare a ciascuno Stato membro a carico del fondo di ristrutturazione per:
a)
l’aiuto alla diversificazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006;
b)
l’aiuto supplementare alla diversificazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006;
c)
l’aiuto transitorio a taluni Stati membri di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono calcolati in base ai seguenti elementi:
a)
l’importo dell’aiuto alla diversificazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, moltiplicato per la quantità di quota zucchero rinunciata nello Stato membro interessato, per la quale è concesso un aiuto alla ristrutturazione a decorrere:
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dalla campagna 2006/2007 per gli importi determinati nell’ottobre 2006,
—
dalla campagna 2007/2008 per gli importi determinati nel marzo 2007,
—
dalla campagna 2008/2009 per gli importi determinati nel marzo 2008,
—
dalla campagna 2009/2010 per gli importi determinati nel marzo 2009;
b)
l’importo dell’aiuto supplementare alla diversificazione corrispondente alla più alta delle percentuali ottenute conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 e moltiplicato per la quantità di quota zucchero di cui alla lettera a) del presente paragrafo, fino:
—
alla campagna 2006/2007 per gli importi determinati nell’ottobre 2006,
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alla campagna 2007/2008 per gli importi determinati nel marzo 2007,
—
alla campagna 2008/2009 per gli importi determinati nel marzo 2008,
—
alla campagna 2009/2010 per gli importi determinati nel marzo 2009.
L’importo risultante dal calcolo di cui al primo comma è ridotto, se del caso, degli importi dell’aiuto supplementare alla diversificazione precedentemente fissati secondo il metodo di cui alla presente lettera;
c)
se del caso, gli importi dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006.
3. Gli importi ottenuti secondo il metodo di cui al paragrafo 2 vengono aggiunti agli importi determinati conformemente al paragrafo 1 per gli anni precedenti.
Storico versioni
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