Art. 13

Fissazione degli importi per Stato membro

In vigore dal 27 giu 2006
Fissazione degli importi per Stato membro 1.   Entro il 31 ottobre 2006 per la campagna di commercializzazione 2006/2007, entro il 31 marzo 2007 per la campagna 2007/2008, entro il 31 marzo 2008 per la campagna 2008/2009 ed entro il 31 marzo 2009 per la campagna 2009/2010, la Commissione fissa gli importi da assegnare a ciascuno Stato membro a carico del fondo di ristrutturazione per: a) l’aiuto alla diversificazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006; b) l’aiuto supplementare alla diversificazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006; c) l’aiuto transitorio a taluni Stati membri di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006. 2.   Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono calcolati in base ai seguenti elementi: a) l’importo dell’aiuto alla diversificazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, moltiplicato per la quantità di quota zucchero rinunciata nello Stato membro interessato, per la quale è concesso un aiuto alla ristrutturazione a decorrere: — dalla campagna 2006/2007 per gli importi determinati nell’ottobre 2006, — dalla campagna 2007/2008 per gli importi determinati nel marzo 2007, — dalla campagna 2008/2009 per gli importi determinati nel marzo 2008, — dalla campagna 2009/2010 per gli importi determinati nel marzo 2009; b) l’importo dell’aiuto supplementare alla diversificazione corrispondente alla più alta delle percentuali ottenute conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 e moltiplicato per la quantità di quota zucchero di cui alla lettera a) del presente paragrafo, fino: — alla campagna 2006/2007 per gli importi determinati nell’ottobre 2006, — alla campagna 2007/2008 per gli importi determinati nel marzo 2007, — alla campagna 2008/2009 per gli importi determinati nel marzo 2008, — alla campagna 2009/2010 per gli importi determinati nel marzo 2009. L’importo risultante dal calcolo di cui al primo comma è ridotto, se del caso, degli importi dell’aiuto supplementare alla diversificazione precedentemente fissati secondo il metodo di cui alla presente lettera; c) se del caso, gli importi dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006. 3.   Gli importi ottenuti secondo il metodo di cui al paragrafo 2 vengono aggiunti agli importi determinati conformemente al paragrafo 1 per gli anni precedenti.
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