Art. 7
Domanda di aiuto alla ristrutturazione
In vigore dal 27 giu 2006
Domanda di aiuto alla ristrutturazione
1. Ogni domanda di aiuto alla ristrutturazione si riferisce ad un unico prodotto e a una singola campagna di commercializzazione.
2. In deroga al paragrafo 1, se la quota alla quale si intende rinunciare è stata parzialmente utilizzata con una produzione ritirata o riportata dalla precedente campagna di commercializzazione, l’impresa può rinunciare all’intera quota assegnata ad uno o più zuccherifici, con smantellamento completo o parziale degli impianti di produzione, nelle seguenti due fasi:
a)
a decorrere dalla prima campagna cui si riferisce la domanda, l’impresa rinuncia alla parte della quota senza produzione e chiede l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione applicabile a quella campagna, per lo smantellamento completo o parziale;
b)
la parte rimanente della quota è soggetta al contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006; l’impresa rinuncia a questa parte della quota a decorrere dalla campagna successiva e chiede l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione applicabile a quella campagna, per lo smantellamento completo o parziale.
Qualora si applichi il presente paragrafo, l’impresa può presentare un’unica domanda per le due campagne considerate.
3. Nella domanda di aiuto alla ristrutturazione è specificata la quantità di quota alla quale l’impresa rinuncia per ciascuno dei suoi zuccherifici, nel rispetto dei pertinenti contratti collettivi, compresi quelli sottoscritti dalle parti sociali a livello di settore o di azienda in relazione alla ristrutturazione dell’industria saccarifera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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