Art. 11
Modifica del piano di ristrutturazione
In vigore dal 27 giu 2006
Modifica del piano di ristrutturazione
1. Il richiedente realizza tutte le misure previste dal piano di ristrutturazione approvato e adempie agli impegni contenuti nella sua domanda di aiuto alla ristrutturazione sin dal momento della concessione dell’aiuto stesso.
2. Il piano di ristrutturazione approvato può essere modificato solo previo accordo dello Stato membro, su richiesta dell’impresa interessata; tale richiesta deve:
a)
essere motivata e illustrare i problemi incontrati nell’attuazione del piano;
b)
esporre gli adeguamenti o le nuove misure proposte e gli effetti auspicati;
c)
precisare le implicazioni finanziarie e tempistiche.
Non può essere modificato l’importo globale dell’aiuto alla ristrutturazione né il contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006.
Lo Stato membro notifica alla Commissione il piano di ristrutturazione modificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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