Art. 12
Revoca o rinvio della domanda di aiuto alla ristrutturazione
In vigore dal 27 giu 2006
Revoca o rinvio della domanda di aiuto alla ristrutturazione
1. Le domande ammissibili per le quali non può essere concesso l’aiuto alla ristrutturazione nella campagna in cui è stata chiesta la rinuncia alla quota possono essere revocate dal richiedente entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.
2. Se l’impresa richiedente non revoca la domanda di aiuto secondo il disposto del paragrafo 1, essa provvede, entro il termine di cui allo stesso paragrafo, a modificare il piano di ristrutturazione in funzione dell’importo dell’aiuto alla ristrutturazione per la campagna successiva, di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 320/2006.
Ai fini dell’, paragrafo 1, viene tenuto conto della data di presentazione della domanda iniziale.
Nel caso di cui al primo comma, il richiedente posticipa di una campagna di commercializzazione la rinuncia alla quota e rimane soggetto al pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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