Art. 5

Coerenza tra diverse fonti di finanziamento

In vigore dal 27 giu 2006
Coerenza tra diverse fonti di finanziamento Gli Stati membri garantiscono la coerenza, la complementarità e la non sovrapposizione tra misure o interventi finanziati a carico del fondo di ristrutturazione e a carico di altri fondi comunitari a livello regionale o nazionale.
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