Art. 6

Obblighi degli Stati membri

In vigore dal 27 giu 2006
Obblighi degli Stati membri 1.   Al più tardi entro i quarantacinque giorni successivi al ricevimento della copia della convocazione delle consultazioni di cui all’, paragrafo 3, lo Stato membro informa le parti interessate dal piano di ristrutturazione della propria decisione in merito: a) alla percentuale dell’aiuto alla ristrutturazione spettante ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, nonché ai fornitori di macchinari; ai criteri oggettivi per la ripartizione di tale percentuale di aiuto tra le due categorie e all’interno di ciascuna categoria, determinate previa consultazione con le parti interessate; e al termine di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006; b) al termine, che scade al più tardi il 30 settembre 2010, per lo smantellamento degli impianti di produzione e per l’adempimento dei requisiti sociali e ambientali di cui all’, paragrafo 3, lettera c), e all’, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006; c) se del caso, alle specifiche condizioni nazionali relative agli impegni sociali e ambientali del piano di ristrutturazione che vanno al di là dei requisiti obbligatori minimi previsti dalla normativa comunitaria, di cui all’, paragrafo 3, lettera c), e all’, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006. 2.   In deroga al paragrafo 1, qualora si applichi l’, paragrafo 6, lo Stato membro informa le parti della propria decisione entro il 15 luglio 2006. 3.   I fornitori di macchinari sono risarciti del danno subito in conseguenza della perdita di valore dei macchinari specializzati che non possono essere riutilizzati per altri scopi.
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Obblighi degli Stati membri (Art. 6 Regolamento (UE) 2006/968) — Testo vigente | Portale Normativo