Art. 2
Consultazioni nel quadro degli accordi interprofessionali
In vigore dal 27 giu 2006
Consultazioni nel quadro degli accordi interprofessionali
1. Le consultazioni condotte nel quadro del pertinente accordo interprofessionale di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006 si svolgono secondo un preciso calendario e sulla base di un progetto di piano di ristrutturazione elaborato dall’impresa interessata.
Il pertinente accordo interprofessionale è quello concluso per la campagna di commercializzazione nel corso della quale hanno luogo le consultazioni.
I rappresentanti dei lavoratori e di altre parti interessate dal piano di ristrutturazione ma non contraenti dell’accordo interprofessionale possono essere invitati a partecipare alle consultazioni in qualità di osservatori.
2. Le consultazioni vertono su tutti gli elementi del piano di ristrutturazione contemplati all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006.
3. La convocazione delle consultazioni è notificata dall’impresa interessata ed è corredata del progetto di piano di ristrutturazione e di un ordine del giorno dettagliato della riunione indetta. Una copia della convocazione e dei documenti a corredo è inviata all’autorità competente dello Stato membro.
4. Le consultazioni si svolgono in almeno due riunioni e durano per un massimo di trenta giorni dalla data in cui l’impresa ha notificato la convocazione alle parti interessate, salvo se viene raggiunto un accordo prima di tale termine.
5. La conferma del fatto che il piano di ristrutturazione è stato elaborato in consultazione, come previsto all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006, è basata sui seguenti elementi:
a)
la convocazione notificata dall’impresa alle parti interessate e da queste ricevuta;
b)
le firme dei partecipanti alle riunioni o un’eventuale dichiarazione di astensione dalla partecipazione di una delle parti convocate;
c)
il progetto di piano di ristrutturazione, modificato dall’impresa in seguito alle consultazioni, indicante gli elementi accettati dalle parti e quelli non accettati;
d)
le eventuali prese di posizione delle parti contraenti dell’accordo interprofessionale, i pareri dei rappresentanti dei lavoratori e quelli delle altre parti invitate.
6. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli Stati membri possono tenere conto delle consultazioni condotte nel quadro del pertinente accordo interprofessionale prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, anche se non soddisfano i requisiti del presente regolamento.
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