Art. 4
Smantellamento degli impianti di produzione
In vigore dal 27 giu 2006
Smantellamento degli impianti di produzione
1. In caso di smantellamento completo ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 320/2006, devono essere smantellati:
a)
tutti gli impianti necessari per la produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, quali ad esempio impianti per l’immagazzinamento, l’analisi, il lavaggio e il taglio di barbabietole da zucchero, canne da zucchero, cereali o cicoria; tutti gli impianti di estrazione e trasformazione o concentrazione di zucchero dalla barbabietola o dalla canna, di amido dai cereali, di glucosio dall’amido o di inulina dalla cicoria;
b)
quegli impianti, diversi da quelli menzionati alla lettera a), direttamente connessi alla produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina e necessari per gestire la produzione rientrante nella quota rinunciata, anche se potrebbero essere utilizzati per altre produzioni, come impianti per il riscaldamento o il trattamento dell’acqua o per la produzione di energia, impianti per il trattamento delle polpe di barbabietole da zucchero e delle melasse o impianti per il trasporto interno;
c)
tutti gli altri impianti, quali impianti di imballaggio, lasciati inutilizzati e che devono essere smantellati e rimossi per ragioni ambientali.
2. In caso di smantellamento parziale ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006, devono essere smantellati gli impianti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non destinati ad essere utilizzati per altre produzioni o per altri usi del sito industriale secondo il piano di ristrutturazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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