Art. 3

Rinuncia alla quota

In vigore dal 27 giu 2006
Rinuncia alla quota A decorrere dalla campagna nel corso della quale ha luogo la rinuncia alla quota ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 320/2006, nessuna produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, né lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina ritirati o riportati dalla precedente campagna, possono essere considerati prodotti a titolo della quota rinunciata, per quanto riguarda gli zuccherifici interessati.
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