Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

In vigore dal 27 giu 2006
Campo di applicazione e definizioni 1.   Il presente regolamento reca modalità di applicazione delle misure di cui agli del regolamento (CE) n. 320/2006, finanziate dal fondo di ristrutturazione istituito dall’ dello stesso regolamento. 2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006. Si applica altresì la definizione di «giorno lavorativo» di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (4).
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