Art. 8

Ricevimento della domanda di aiuto alla ristrutturazione

In vigore dal 27 giu 2006
Ricevimento della domanda di aiuto alla ristrutturazione 1.   L’aiuto alla ristrutturazione è concesso, nei limiti finanziari di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di aiuto complete, determinato dalla data e dall’ora locale indicate sulla ricevuta emessa dall’autorità competente dello Stato membro secondo il disposto del paragrafo 3 del presente articolo. 2.   La domanda di aiuto è considerata completa quando sono pervenuti all’autorità competente dello Stato membro interessato tutti gli elementi menzionati all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 320/2006. 3.   L’autorità competente dello Stato membro invia all’impresa richiedente, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui la domanda di aiuto è considerata completa, una ricevuta in cui sono indicate la data e l’ora di ricevimento della domanda di aiuto completa. 4.   Se la domanda di aiuto risulta incompleta, l’autorità competente la rinvia al richiedente entro i cinque giorni lavorativi successivi al suo ricevimento, specificando gli elementi mancanti. 5.   Non viene dato seguito, nella campagna di commercializzazione interessata, ad una domanda che non sia considerata completa entro il termine indicato all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006. 6.   Entro i due giorni lavorativi successivi all’emissione della ricevuta, l’autorità competente dello Stato membro ne informa i servizi della Commissione mediante il modulo allegato. Se del caso, verranno utilizzati moduli distinti per ciascun prodotto e per ciascuna campagna di commercializzazione.
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Ricevimento della domanda di aiuto alla ristrutturazione (Art. 8 Regolamento (UE) 2006/968) — Testo vigente | Portale Normativo