Art. 9
Ammissibilità all’aiuto alla ristrutturazione
In vigore dal 27 giu 2006
Ammissibilità all’aiuto alla ristrutturazione
1. Fatto salvo il disposto dell’, l’autorità competente dello Stato membro decide se la domanda di aiuto alla ristrutturazione è ammissibile e ne informa il richiedente entro i trenta giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda completa, ma almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.
2. La domanda è considerata ammissibile se il piano di ristrutturazione contiene:
a)
una sintesi dei principali obiettivi, delle misure e degli interventi previsti, una stima dei relativi costi, il piano finanziario e i tempi di esecuzione;
b)
l’indicazione, per ciascuno degli zuccherifici interessati, della quantità di quota alla quale si intende rinunciare, che deve essere inferiore o uguale alla capacità di produzione che sarà completamente o parzialmente smantellata;
c)
una dichiarazione attestante che gli impianti di produzione saranno completamente o parzialmente smantellati e rimossi dal sito industriale;
d)
le perdite o i costi inerenti all’aiuto di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006, alla chiusura e allo smantellamento degli impianti di cui alla lettera c), agli investimenti di cui alla lettera e), al piano sociale di cui alla lettera f) e al piano ambientale di cui alla lettera g) dello stesso paragrafo;
e)
una chiara indicazione di tutti gli interventi e costi finanziati dal fondo di ristrutturazione ed eventualmente delle altre voci connesse da finanziarsi con altri fondi comunitari.
3. Se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono rispettate, lo Stato membro ne informa il richiedente e gli accorda un lasso di tempo, entro il termine fissato all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, per rivedere e modificare il piano di ristrutturazione.
Lo Stato membro decide sull’ammissibilità della domanda riveduta entro i quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, ma almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.
Se la domanda riveduta non è presentata in tempo utile o è considerata nuovamente inammissibile, essa è respinta e lo Stato membro ne informa il richiedente e la Commissione entro cinque giorni lavorativi. La presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso richiedente è soggetta all’ordine cronologico di cui all’.
4. Se la domanda viene accolta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro i due giorni lavorativi successivi alla decisione, mediante il modulo riportato nell’allegato.
5. In deroga ai paragrafi 1, 3 e 4, per la campagna 2006/2007, lo Stato membro decide sull’ammissibilità della domanda di aiuto o della domanda riveduta almeno otto giorni lavorativi prima della scadenza del termine di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 e ne informa la Commissione lo stesso giorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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