Art. 14
Programmi di ristrutturazione nazionali
In vigore dal 27 giu 2006
Programmi di ristrutturazione nazionali
1. Entro il 31 dicembre 2006 ed entro il 30 settembre rispettivamente del 2007, del 2008 e del 2009, gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro programmi di ristrutturazione nazionali, indicanti le misure da attuare nei limiti dell’importo dell’aiuto alla diversificazione determinato ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), dell’importo dell’aiuto supplementare alla diversificazione determinato ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b), e dell’importo dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri di cui all’, paragrafo 2, lettera c).
2. I programmi di ristrutturazione nazionali devono contenere almeno i seguenti elementi:
a)
una sintesi dei principali obiettivi, misure, interventi, costi, contributi finanziari e tempi di esecuzione in ciascuna delle regioni interessate;
b)
una descrizione delle regioni interessate e un’analisi dei problemi legati alla ristrutturazione del settore dello zucchero;
c)
una presentazione dei fini perseguiti e delle misure o degli interventi previsti, che ne evidenzi la coerenza con i piani di ristrutturazione ammissibili di cui all’, con la politica di sviluppo rurale nelle regioni interessate e con altre misure in atto o in progetto nelle stesse regioni, in particolare quelle finanziate da altri fondi comunitari;
d)
i tempi di esecuzione di tutte le misure o interventi previsti e i criteri seguiti per differenziarli da misure o interventi analoghi finanziati da altri fondi comunitari;
e)
se del caso, l’importo dell’aiuto supplementare alla diversificazione a favore dei coltivatori di barbabietola da zucchero o di canna da zucchero che cessano la produzione e i criteri obiettivi e non discriminatori per l’assegnazione di detto aiuto;
f)
un piano finanziario che specifichi la totalità dei costi di ciascuna misura o intervento e lo scadenzario previsionale dei pagamenti.
3. Le misure o gli interventi previsti dal programma di ristrutturazione nazionale devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010.
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