Art. 15

Aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno

In vigore dal 27 giu 2006
Aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno 1.   Una raffineria a tempo pieno che, al 30 giugno 2006, era una raffineria ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, può presentare domanda per l’aiuto transitorio di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, erogato dallo Stato membro sul cui territorio è situata la raffineria stessa. 2.   La raffineria a tempo pieno presenta la domanda di aiuto, corredata del piano aziendale di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006, entro un termine, anteriore al 30 settembre 2007, fissato dallo Stato membro interessato. 3.   Il piano aziendale di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 deve contenere almeno i seguenti elementi: a) una sintesi dei principali obiettivi, misure, interventi, costi, contributi finanziari e tempi di esecuzione; b) una descrizione analitica dei problemi incontrati in sede di adattamento alla riforma dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero; c) una presentazione delle misure o degli interventi previsti, che ne evidenzi la coerenza con altre misure in atto o in progetto nella regione interessata, finanziate da altri fondi comunitari di cui il richiedente è beneficiario; d) i tempi di esecuzione di tutte le misure o interventi previsti e i criteri seguiti per differenziarli da misure o interventi analoghi finanziati da altri fondi comunitari di cui il richiedente è beneficiario; e) un piano finanziario che specifichi la totalità dei costi di ciascuna misura o intervento e lo scadenzario previsionale dei pagamenti. 4.   Le misure o gli interventi previsti dal piano aziendale devono contenere uno o più dei seguenti elementi: investimenti, smantellamento degli impianti di produzione, partecipazione ai costi operativi, riserve per ammortamento dell’attrezzatura e altri accantonamenti ritenuti necessari per adattarsi alla nuova situazione. 5.   Lo Stato membro interessato decide in merito all’ammissibilità del piano aziendale, nei limiti finanziari di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, e comunica la propria decisione al richiedente e alla Commissione entro i trenta giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Entro lo stesso termine, lo Stato membro informa la Commissione dell’importo che sarà assegnato a ciascuna raffineria ed eventualmente dei criteri obiettivi e non discriminatori per la ripartizione dell’aiuto tra le varie raffinerie a tempo pieno situate nel proprio territorio. 6.   Le misure o gli interventi previsti dal piano aziendale devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010.
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Aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno (Art. 15 Regolamento (UE) 2006/968) — Testo vigente | Portale Normativo