Art. 17
Pagamento dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione e dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri
In vigore dal 27 giu 2006
Pagamento dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione e dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri
1. Nei limiti degli importi determinati conformemente all’, paragrafo 3, l’aiuto alla diversificazione, l’aiuto supplementare alla diversificazione e l’aiuto transitorio a taluni Stati membri sono pagati dallo Stato membro ai beneficiari due volte l’anno, nei mesi di marzo e settembre, a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.
Se una parte dell’aiuto supplementare alla diversificazione è versato ai coltivatori di barbabietola da zucchero o di canna da zucchero che cessano la produzione, conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, lo Stato membro accerta che i coltivatori interessati abbiano effettivamente cessato la produzione di barbabietola o di canna.
2. Il primo pagamento è effettuato nel settembre 2007. L’aiuto alla diversificazione, l’aiuto supplementare alla diversificazione e l’aiuto transitorio a taluni Stati membri sono pagati entro e non oltre il 30 settembre 2011.
Storico versioni
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