Art. 19

Pagamento ai coltivatori e ai fornitori di macchinari

In vigore dal 27 giu 2006
Pagamento ai coltivatori e ai fornitori di macchinari 1.   Entro i due mesi successivi al ricevimento della prima rata dell’aiuto alla ristrutturazione e sulla base delle informazioni comunicate dallo Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 1, le imprese procedono al pagamento ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, nonché ai fornitori di macchinari. 2.   I pagamenti ai coltivatori e ai fornitori di macchinari possono essere erogati direttamente dallo Stato membro, mediante corrispondente riduzione dell’importo dell’aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell’, paragrafo 2, entro il limite fissato al paragrafo 3 del presente articolo. In tal caso, i pagamenti vengono effettuati simultaneamente al pagamento del rimanente importo dell’aiuto alla ristrutturazione dovuto all’impresa. 3.   L’importo del pagamento di cui ai paragrafi 1 e 2 non deve essere superiore al 50 % della prima rata. Se tale importo non copre l’intera somma dovuta, il rimanente sarà versato: a) entro i due mesi successivi al ricevimento della seconda rata dell’aiuto alla ristrutturazione, se il pagamento è effettuato dall’impresa; b) simultaneamente al pagamento della seconda rata dell’aiuto alla ristrutturazione, se il pagamento è effettuato dallo Stato membro.
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Pagamento ai coltivatori e ai fornitori di macchinari (Art. 19 Regolamento (UE) 2006/968) — Testo vigente | Portale Normativo