Art. 21
Valuta
In vigore dal 27 giu 2006
Valuta
1. Ai fini del fondo di ristrutturazione temporaneo, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, l’importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione e le spese che figurano nelle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e pagati in euro.
2. Per qualsiasi pagamento effettuato in una moneta diversa dall’euro, si applica il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui ha avuto luogo il fatto generatore del pagamento in questione.
Il fatto generatore è la data del pagamento.
Storico versioni
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