Art. 20
Decisione di differire i pagamenti
In vigore dal 27 giu 2006
Decisione di differire i pagamenti
Se la Commissione decide di differire il pagamento dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione, dell’aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno o dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 320/2006, essa ne informa gli Stati membri prima del 31 maggio e del 31 gennaio.
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