Art. 23

Relazioni delle imprese

In vigore dal 27 giu 2006
Relazioni delle imprese 1.   Le imprese che presentano domanda di aiuto alla ristrutturazione informano le parti coinvolte nell’iter di consultazione di cui all’: a) delle decisioni prese dallo Stato membro ai sensi degli ; b) di ciò che è stato effettivamente realizzato ogni anno nell’ambito del piano di ristrutturazione approvato. 2.   Le imprese beneficiarie di un aiuto a carico del fondo di ristrutturazione presentano una relazione annuale sullo stato di avanzamento delle misure di ristrutturazione all’autorità competente dello Stato membro che ha concesso l’aiuto, entro i tre mesi successivi alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale tali misure sono state realizzate. Detta relazione specifica le misure o gli interventi realizzati e le spese sostenute durante la campagna precedente, confrontandole con le misure o gli interventi e con le spese previste nel piano di ristrutturazione o nel piano aziendale. Entro i tre mesi successivi al completamento di tutte le misure e di tutti gli interventi previsti nel piano di ristrutturazione o nel piano aziendale, l’impresa presenta all’autorità competente dello Stato membro una relazione finale ricapitolativa delle misure e degli interventi realizzati nonché delle spese sostenute.
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Relazioni delle imprese (Art. 23 Regolamento (UE) 2006/968) — Testo vigente | Portale Normativo