Art. 25

Controlli

In vigore dal 27 giu 2006
Controlli 1.   Ciascuna impresa e ciascun sito di produzione che beneficiano di un aiuto a carico del fondo di ristrutturazione sono ispezionati dall’autorità competente dello Stato membro entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui all’, paragrafo 2. L’ispezione è intesa a verificare il rispetto del piano di ristrutturazione o del piano aziendale, nonché l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite dall’impresa nella relazione annuale. Nel corso della prima ispezione vengono inoltre verificate tutte le altre informazioni fornite dall’impresa nella domanda di aiuto alla ristrutturazione, in particolare la conferma di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006. 2.   L’ispezione verte in ogni caso su tutti gli elementi del piano di ristrutturazione menzionati all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006. Per ciascuna ispezione viene redatto un verbale, contenente una descrizione esauriente dell’operazione svolta, degli accertamenti effettuati e degli ulteriori interventi raccomandati. 3.   Il verbale di ispezione consta delle seguenti parti: a) una parte generale che riporta le seguenti indicazioni: i) l’impresa beneficiaria e il sito di produzione visitato; ii) le persone presenti; iii) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso; b) per ciascuno degli elementi del piano di ristrutturazione contemplati all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 e per ciascun piano aziendale, una parte in cui sono descritte distintamente le singole verifiche effettuate e indicante in particolare: i) i requisiti e le norme oggetto dell’ispezione; ii) la natura e la portata delle verifiche eseguite; iii) le risultanze; iv) gli elementi del piano di ristrutturazione o del piano aziendale riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze; c) una parte valutativa, recante un apprezzamento dell’entità delle inadempienze riscontrate per ciascun elemento, in termini di gravità, portata, persistenza e antecedenti, con un’indicazione delle irregolarità che giustificano l’adozione delle misure contemplate agli o 27. 4.   Il beneficiario è informato delle eventuali inadempienze constatate. 5.   Il verbale di ispezione deve essere ultimato entro il mese successivo all’ispezione.
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Controlli (Art. 25 Regolamento (UE) 2006/968) — Testo vigente | Portale Normativo