Art. 24

Relazioni degli Stati membri

In vigore dal 27 giu 2006
Relazioni degli Stati membri 1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro i sei mesi successivi alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi, relazioni sullo stato di avanzamento dei piani di ristrutturazione, dei programmi di ristrutturazione nazionali e dei piani aziendali. Queste relazioni contengono: a) una descrizione delle misure o degli interventi realizzati e un giudizio sul rispetto dei tempi di esecuzione; b) un resoconto degli accertamenti emersi da almeno un’ispezione in loco effettuata in ciascun sito industriale per ognuno dei piani di ristrutturazione o dei piani aziendali; c) un raffronto tra le spese preventivate e sostenute; d) un’analisi della partecipazione di altri fondi comunitari e della loro compatibilità con gli aiuti finanziati dal fondo di ristrutturazione; e) se del caso, le eventuali modifiche apportate al piano di ristrutturazione, nonché le relative giustificazioni e implicazioni per il futuro. 2.   Entro il 30 giugno 2011, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione finale che confronta le misure o gli interventi realizzati e le spese sostenute con quelli previsti nei piani di ristrutturazione, nei programmi di ristrutturazione nazionali e nei piani aziendali, giustificando eventuali discrepanze. La relazione finale contiene altresì un riepilogo delle sanzioni irrogate durante l’intero periodo, nonché una dichiarazione attestante che l’impresa in questione ha pagato tutti i prelievi, sanzioni pecuniarie e contributi sullo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina precedentemente prodotti dagli zuccherifici completamente o parzialmente smantellati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:968:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Relazioni degli Stati membri (Art. 24 Regolamento (UE) 2006/968) — Testo vigente | Portale Normativo