Art. 24
Relazioni degli Stati membri
In vigore dal 27 giu 2006
Relazioni degli Stati membri
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro i sei mesi successivi alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi, relazioni sullo stato di avanzamento dei piani di ristrutturazione, dei programmi di ristrutturazione nazionali e dei piani aziendali.
Queste relazioni contengono:
a)
una descrizione delle misure o degli interventi realizzati e un giudizio sul rispetto dei tempi di esecuzione;
b)
un resoconto degli accertamenti emersi da almeno un’ispezione in loco effettuata in ciascun sito industriale per ognuno dei piani di ristrutturazione o dei piani aziendali;
c)
un raffronto tra le spese preventivate e sostenute;
d)
un’analisi della partecipazione di altri fondi comunitari e della loro compatibilità con gli aiuti finanziati dal fondo di ristrutturazione;
e)
se del caso, le eventuali modifiche apportate al piano di ristrutturazione, nonché le relative giustificazioni e implicazioni per il futuro.
2. Entro il 30 giugno 2011, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione finale che confronta le misure o gli interventi realizzati e le spese sostenute con quelli previsti nei piani di ristrutturazione, nei programmi di ristrutturazione nazionali e nei piani aziendali, giustificando eventuali discrepanze.
La relazione finale contiene altresì un riepilogo delle sanzioni irrogate durante l’intero periodo, nonché una dichiarazione attestante che l’impresa in questione ha pagato tutti i prelievi, sanzioni pecuniarie e contributi sullo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina precedentemente prodotti dagli zuccherifici completamente o parzialmente smantellati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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