Art. 26
Recupero
In vigore dal 27 giu 2006
Recupero
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, l’aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all’impegno o agli impegni non rispettati, eccetto in caso di forza maggiore.
2. Gli interessi decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di notificazione al beneficiario dell’obbligo di rimborsare l’aiuto sino alla data del rimborso effettivo.
Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
3. Lo Stato membro può accordare al beneficiario un termine di due mesi per adempiere agli impegni previsti nel piano di ristrutturazione o nel piano aziendale.
Storico versioni
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