Art. 27

Sanzioni

In vigore dal 27 giu 2006
Sanzioni 1.   Se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, egli deve pagare una penale pari al 10 % dell’importo che è tenuto a rimborsare a norma dell’. 2.   La sanzione di cui al paragrafo 1 non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l’inadempienza nella relazione annuale presentata a norma dell’, paragrafo 2, dimostra con prove sufficienti che l’inadempienza è dovuta a forza maggiore. 3.   Se l’inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la penale è pari al 30 % dell’importo da rimborsare ai sensi dell’.
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Sanzioni (Art. 27 Regolamento (UE) 2006/968) — Testo vigente | Portale Normativo