Art. 13 · Fissazione degli importi per Stato membro

Art. 13

Fissazione degli importi per Stato membro

In vigore dal 27 giu 2006
Fissazione degli importi per Stato membro 1.   Entro il 31 ottobre 2006 per la campagna di commercializzazione 2006/2007, entro il 31 marzo 2007 per la campagna 2007/2008, entro il 31 marzo 2008 per la campagna 2008/2009 ed entro il 31 marzo 2009 per la campagna 2009/2010, la Commissione fissa gli importi da assegnare a ciascuno Stato membro a carico del fondo di ristrutturazione per: a) l’aiuto alla diversificazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006; b) l’aiuto supplementare alla diversificazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006; c) l’aiuto transitorio a taluni Stati membri di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006. 2.   Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono calcolati in base ai seguenti elementi: a) l’importo dell’aiuto alla diversificazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, moltiplicato per la quantità di quota zucchero rinunciata nello Stato membro interessato, per la quale è concesso un aiuto alla ristrutturazione a decorrere: — dalla campagna 2006/2007 per gli importi determinati nell’ottobre 2006, — dalla campagna 2007/2008 per gli importi determinati nel marzo 2007, — dalla campagna 2008/2009 per gli importi determinati nel marzo 2008, — dalla campagna 2009/2010 per gli importi determinati nel marzo 2009; b) l’importo dell’aiuto supplementare alla diversificazione corrispondente alla più alta delle percentuali ottenute conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 e moltiplicato per la quantità di quota zucchero di cui alla lettera a) del presente paragrafo, fino: — alla campagna 2006/2007 per gli importi determinati nell’ottobre 2006, — alla campagna 2007/2008 per gli importi determinati nel marzo 2007, — alla campagna 2008/2009 per gli importi determinati nel marzo 2008, — alla campagna 2009/2010 per gli importi determinati nel marzo 2009. L’importo risultante dal calcolo di cui al primo comma è ridotto, se del caso, degli importi dell’aiuto supplementare alla diversificazione precedentemente fissati secondo il metodo di cui alla presente lettera; c) se del caso, gli importi dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri di cui all’ del regolamento (CE) n. 320/2006. 3.   Gli importi ottenuti secondo il metodo di cui al paragrafo 2 vengono aggiunti agli importi determinati conformemente al paragrafo 1 per gli anni precedenti.
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