Art. 10

Documenti da presentare a cura degli operatori e validità del titolo

In vigore dal 12 apr 2006
Documenti da presentare a cura degli operatori e validità del titolo 1.   Fermo restando il disposto dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafo 6, dell’, paragrafo 7, e degli , le autorità competenti accettano la domanda di titolo di importazione, di esenzione o di aiuto, presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l’originale o la copia certificata conforme della fattura d’acquisto e l’originale o la copia certificata conforme dei documenti seguenti: a) polizza di carico o lettera di trasporto aereo; b) titolo d’origine per i prodotti di paesi terzi, o documenti T2L o T2LF, alle condizioni di cui all’articolo 315, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (19), per i prodotti comunitari. La fattura d’acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo devono essere intestate al richiedente del documento. 2.   La validità del titolo è stabilita in funzione dei tempi di trasporto. In casi particolari e in considerazione di gravi ed imprevedibili difficoltà che possono incidere sui tempi di trasporto, le autorità competenti possono prorogare la validità, non oltre i due mesi successivi alla data di rilascio del documento.
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Documenti da presentare a cura degli operatori e validità del titolo (Art. 10 Regolamento (UE) 2006/793) — Testo vigente | Portale Normativo