Art. 10
Documenti da presentare a cura degli operatori e validità del titolo
In vigore dal 12 apr 2006
Documenti da presentare a cura degli operatori e validità del titolo
1. Fermo restando il disposto dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafo 6, dell’, paragrafo 7, e degli , le autorità competenti accettano la domanda di titolo di importazione, di esenzione o di aiuto, presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l’originale o la copia certificata conforme della fattura d’acquisto e l’originale o la copia certificata conforme dei documenti seguenti:
a)
polizza di carico o lettera di trasporto aereo;
b)
titolo d’origine per i prodotti di paesi terzi, o documenti T2L o T2LF, alle condizioni di cui all’articolo 315, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (19), per i prodotti comunitari.
La fattura d’acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo devono essere intestate al richiedente del documento.
2. La validità del titolo è stabilita in funzione dei tempi di trasporto. In casi particolari e in considerazione di gravi ed imprevedibili difficoltà che possono incidere sui tempi di trasporto, le autorità competenti possono prorogare la validità, non oltre i due mesi successivi alla data di rilascio del documento.
Storico versioni
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