Art. 5

Titolo di esenzione

In vigore dal 12 apr 2006
Titolo di esenzione 1.   Per i prodotti non soggetti alla presentazione di un titolo d’importazione, l’esenzione dai dazi d’importazione, di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, viene applicata previa presentazione di un titolo di esenzione. 2.   Il titolo di esenzione è compilato sul formulario del titolo d’importazione riprodotto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l’, paragrafo 5, gli , gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000. 3.   Una delle dicitura che figurano nell’allegato I, parte C, deve apparire stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del documento. 4.   La domanda di titolo di esenzione e il titolo di esenzione recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato I, parte D, nonché una delle diciture elencate nell’allegato I, parte B. 5.   Il titolo di esenzione reca, nella casella 12, l’indicazione dell’ultimo giorno di validità. 6.   Il titolo di esenzione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.
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