Art. 6
Fissazione e concessione dell’aiuto
In vigore dal 12 apr 2006
Fissazione e concessione dell’aiuto
1. Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, lo Stato membro stabilisce nell’ambito del programma l’importo dell’aiuto diretto a ovviare alla distanza, all’insularità e alla posizione ultraperiferica, tenendo conto:
a)
per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici relativi al trasporto, delle operazioni di carico e scarico necessarie per la spedizione delle merci destinate alle regioni ultraperiferiche in questione;
b)
per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale, delle dimensioni del mercato, della necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e delle esigenze di qualità specifiche delle merci richieste nelle regioni ultraperiferiche in questione.
2. Nessun aiuto è concesso per l’approvvigionamento di prodotti che hanno già beneficiato dei regimi specifici di approvvigionamento in un’altra regione ultraperiferica.
Nessun aiuto è concesso per l’approvvigionamento in zucchero C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:793:oj#art-6