Art. 6

Fissazione e concessione dell’aiuto

In vigore dal 12 apr 2006
Fissazione e concessione dell’aiuto 1.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, lo Stato membro stabilisce nell’ambito del programma l’importo dell’aiuto diretto a ovviare alla distanza, all’insularità e alla posizione ultraperiferica, tenendo conto: a) per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici relativi al trasporto, delle operazioni di carico e scarico necessarie per la spedizione delle merci destinate alle regioni ultraperiferiche in questione; b) per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale, delle dimensioni del mercato, della necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e delle esigenze di qualità specifiche delle merci richieste nelle regioni ultraperiferiche in questione. 2.   Nessun aiuto è concesso per l’approvvigionamento di prodotti che hanno già beneficiato dei regimi specifici di approvvigionamento in un’altra regione ultraperiferica. Nessun aiuto è concesso per l’approvvigionamento in zucchero C.
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Fissazione e concessione dell’aiuto (Art. 6 Regolamento (UE) 2006/793) — Testo vigente | Portale Normativo