Art. 7

Titolo di aiuto e pagamento

In vigore dal 12 apr 2006
Titolo di aiuto e pagamento 1.   L’aiuto viene pagato dietro presentazione di un «titolo di aiuto» utilizzato integralmente. La presentazione del titolo di aiuto funge da domanda di aiuto e deve avvenire, tranne in caso di forza maggiore o di evento climatico eccezionale, entro i trenta giorni successivi alla data d’imputazione del titolo stesso. In caso di superamento del termine suindicato, l’importo dell’aiuto è diminuito del 5 % per ogni giorno supplementare. Le autorità competenti procedono al pagamento dell’aiuto entro novanta giorni dalla data di presentazione del titolo di aiuto utilizzato, tranne nei seguenti casi: a) forza maggiore o evento climatico eccezionale; b) avvio di un’indagine amministrativa circa il diritto all’aiuto. In tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l’esistenza di tale diritto sia stata riconosciuta. 2.   Il titolo di aiuto è compilato sul modello di formulario del titolo d’importazione riprodotto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l’, paragrafo 5, gli , gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000. 3.   Una delle diciture elencate nell’allegato I, parte E, deve apparire stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del documento. Le caselle 7 ed 8 del titolo sono barrate totalmente. 4.   La domanda di titolo di aiuto e il titolo di aiuto recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato I, parte F, nonché una delle diciture elencate nell’allegato I, parte G. 5.   Il titolo di aiuto reca, alla casella 12, l’indicazione dell’ultimo giorno di validità. 6.   L’importo dell’aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda del titolo di aiuto. 7.   Il titolo di aiuto viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.
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