Art. 13
Costituzione di una cauzione
In vigore dal 12 apr 2006
Costituzione di una cauzione
Non è richiesta alcuna cauzione per le domande di titoli d’importazione, di esenzione o di aiuto.
Tuttavia, in casi particolari e per quanto necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dispongono la costituzione di cauzioni di importo pari all’entità del beneficio concesso. In questi casi si applica l’, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
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