Art. 14
Aumento significativo delle domande di titoli
In vigore dal 12 apr 2006
Aumento significativo delle domande di titoli
1. Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale di approvvigionamento metta in luce un aumento significativo, per un determinato prodotto, delle domande di titoli d’importazione, titoli di esenzione o titoli di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, lo Stato membro adotta tutte le misure necessarie per assicurare, tenendo conto delle disponibilità e delle necessità dei settori prioritari, l’approvvigionamento in prodotti essenziali della regione ultraperiferica in questione.
2. In caso di limitazione del rilascio dei titoli, le competenti autorità applicano a tutte le domande pendenti una percentuale uniforme di riduzione dei quantitativi.
3. Previa consultazione delle autorità interessate si applicano i paragrafi 1 e 2.
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