Art. 16
Condizioni di esportazione o di spedizione
In vigore dal 12 apr 2006
Condizioni di esportazione o di spedizione
1. L’esportazione e la spedizione di prodotti come tali che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento o di prodotti confezionati o trasformati utilizzando prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento sono soggette alle seguenti condizioni previste ai paragrafi da 2 a 6.
2. Per i prodotti esportati viene apposta nella casella 44 della dichiarazione di esportazione una delle diciture che figurano nell’allegato I, parte H.
3. I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un’esenzione dai dazi d’importazione e che formano oggetto di esportazione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento.
Tali prodotti non possono beneficiare di una restituzione all’esportazione.
4. I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un’esenzione dai dazi d’importazione e che formano oggetto di spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l’importo dei dazi d’importazione erga omnes applicabili il giorno dell’importazione è versato dallo speditore al più tardi al momento della spedizione.
Tali prodotti non possono formare oggetto di spedizione, fino a quando non sia stato effettuato il versamento di cui al primo comma.
Qualora non sia materialmente possibile determinare il giorno dell’importazione, i prodotti si considerano importati il giorno in cui si applicano i diritti d’importazione erga omnes più elevati nel semestre precedente il giorno della spedizione.
5. I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un aiuto e che formano oggetto di esportazione o di spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l’aiuto concesso è rimborsato dall’esportatore o dallo speditore al più tardi al momento dell’esportazione o della spedizione.
Tali prodotti non possono formare oggetto di spedizione o di esportazione fino a quando non sia stato effettuato il rimborso di cui al primo comma.
Qualora non sia materialmente possibile determinare l’importo dell’aiuto concesso, si considera concesso l’aiuto più elevato stabilito dalla Comunità per questi prodotti nel semestre precedente la presentazione della domanda di esportazione o di spedizione.
Tali prodotti possono beneficiare di una restituzione all’esportazione, purché rispondano alle condizioni di concessione della stessa.
6. Le autorità competenti autorizzano l’esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati, diversi da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all’, soltanto qualora il trasformatore o l’esportatore attesti che i prodotti in questione non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento.
Le autorità competenti autorizzano la riesportazione o la rispedizione di prodotti naturali o di prodotti condizionati, diversi da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, soltanto quando l’esportatore attesti che i prodotti in questione non hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento.
Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l’esattezza delle attestazioni di cui al primo e secondo comma ed eventualmente procedono al recupero del beneficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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