Art. 15
Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di titolo
In vigore dal 12 apr 2006
Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di titolo
Nella misura strettamente necessaria per evitare perturbazioni dei mercati della regione ultraperiferica in questione o azioni di carattere speculativo in grado di nuocere gravemente al buon funzionamento dei regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti fissano un quantitativo massimo per domanda di titolo.
Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione in merito ai casi di applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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