Art. 17
Titolo di esportazione e aumento significativo delle esportazioni
In vigore dal 12 apr 2006
Titolo di esportazione e aumento significativo delle esportazioni
1. L’esportazione dei seguenti prodotti non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione:
a)
i prodotti di cui all’, paragrafo 3;
b)
i prodotti di cui al paragrafo 16, paragrafo 5, che non soddisfano le condizioni previste per beneficiare di una restituzione all’esportazione.
2. Se il regolare approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche rischia di essere compromesso da un aumento significativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’, paragrafo 1, le autorità competenti possono stabilire un limite quantitativo atto a garantire il soddisfacimento delle necessità prioritarie nei settori interessati. Tale limite quantitativo è fissato in maniera non discriminatoria.
Storico versioni
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