Art. 19

Controlli

In vigore dal 12 apr 2006
Controlli 1.   I controlli amministrativi all’importazione, all’introduzione, all’esportazione e alla spedizione dei prodotti agricoli sono approfonditi e prevedono in particolare dei controlli incrociati con i documenti di cui all’, paragrafo 1. 2.   I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all’atto dell’importazione, dell’introduzione, dell’esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei titoli presentati a norma dell’. I controlli fisici sono effettuati attenendosi, mutatis mutandis, alle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (21). Ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l’applicazione di percentuali di controllo più elevate.
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