Art. 21
Modalità nazionali di gestione e di controllo
In vigore dal 12 apr 2006
Modalità nazionali di gestione e di controllo
Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e la sorveglianza in tempo reale dei regimi specifici di approvvigionamento.
Esse comunicano alla Commissione, prima che entrino in vigore, i provvedimenti che intendono adottare in applicazione del primo comma.
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