Art. 21

Modalità nazionali di gestione e di controllo

In vigore dal 12 apr 2006
Modalità nazionali di gestione e di controllo Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e la sorveglianza in tempo reale dei regimi specifici di approvvigionamento. Esse comunicano alla Commissione, prima che entrino in vigore, i provvedimenti che intendono adottare in applicazione del primo comma.
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Modalità nazionali di gestione e di controllo (Art. 21 Regolamento (UE) 2006/793) — Testo vigente | Portale Normativo