Art. 20

Sanzioni

In vigore dal 12 apr 2006
Sanzioni 1.   Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora l’operatore venga meno agli obblighi assunti a norma dell’ e ferme restando le sanzioni applicabili a norma della legislazione nazionale, le autorità competenti: a) esigono dal titolare del titolo d’importazione, del titolo di esenzione o del titolo di aiuto il rimborso del beneficio concesso; b) sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione dell’operatore, a seconda della gravità dell’inadempimento. Il beneficio di cui alla lettera a) è pari all’importo corrispondente all’esenzione dai dazi all’importazione o all’importo dell’aiuto determinato in conformità all’, paragrafi 4 e 5. 2.   Salvo casi di forza maggiore o di eventi climatici eccezionali, qualora il titolare di un titolo non effettui la prevista importazione o introduzione, il suo diritto di richiedere titoli è sospeso per i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del titolo di cui trattasi. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio di nuovi titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all’entità del beneficio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dalle autorità competenti. 3.   Le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale utilizzazione o dall’annullamento dei titoli rilasciati ovvero dal recupero del beneficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:793:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sanzioni (Art. 20 Regolamento (UE) 2006/793) — Testo vigente | Portale Normativo