Art. 22

Importo dell’aiuto

In vigore dal 12 apr 2006
Importo dell’aiuto 1.   L’importo dell’aiuto concesso a norma del titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 a titolo della commercializzazione di prodotti delle regioni ultraperiferiche nel resto della Comunità non può superare il 10 % del valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, determinata in conformità al paragrafo 2. Tale limite è portato al 13 % del valore della produzione commercializzata quando il contraente per i produttori è una associazione, un’unione o una organizzazione di produttori. 2.   Per la determinazione dell’importo dell’aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, è valutato se del caso in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di pagamento. Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco. Le autorità competenti possono richiedere qualsiasi informazione o elemento giustificativo complementare utile ai fini della determinazione dell’importo dell’aiuto. 3.   Le condizioni per la concessione dell’aiuto, i prodotti di cui trattasi e i relativi quantitativi sono specificati nei programmi approvati conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006.
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Importo dell’aiuto (Art. 22 Regolamento (UE) 2006/793) — Testo vigente | Portale Normativo