Art. 24
Riso
In vigore dal 12 apr 2006
Riso
Il quantitativo massimo di riso raccolto in Guyana che può ottenere un sostegno alla commercializzazione in Guadalupa e Martinica, nonché nel resto della Comunità, a norma del titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006, non può superare 12 000 tonnellate/anno di equivalente riso lavorato.
Per la commercializzazione nel resto della Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, tale quantitativo non può superare 4 000 tonnellate/anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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