Art. 24

Riso

In vigore dal 12 apr 2006
Riso Il quantitativo massimo di riso raccolto in Guyana che può ottenere un sostegno alla commercializzazione in Guadalupa e Martinica, nonché nel resto della Comunità, a norma del titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006, non può superare 12 000 tonnellate/anno di equivalente riso lavorato. Per la commercializzazione nel resto della Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, tale quantitativo non può superare 4 000 tonnellate/anno.
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Riso (Art. 24 Regolamento (UE) 2006/793) — Testo vigente | Portale Normativo