Art. 25
Presentazione delle domande
In vigore dal 12 apr 2006
Presentazione delle domande
Le domande di aiuto a titolo di un anno civile sono presentate ai servizi designati dalle autorità competenti dello Stato membro, in base ai moduli da esse stabiliti e durante i periodi da esse stabiliti. Tali periodi sono stabiliti in modo da poter procedere ai controlli in loco necessari e non possono superare il 28 febbraio dell’anno civile seguente.
Storico versioni
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