Art. 27
Presentazione tardiva delle domande
In vigore dal 12 apr 2006
Presentazione tardiva delle domande
Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto dopo la data limite stabilita a norma dell’ comporta una riduzione dell’1 % per giorno lavorativo degli importi ai quali il coltivatore avrebbe avuto diritto se la domanda di aiuto fosse stata presentata entro il termine prescritto. In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda non è più ammessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:793:oj#art-27