Art. 29

Versamento degli aiuti

In vigore dal 12 apr 2006
Versamento degli aiuti Previa verifica delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi e determinazione del loro importo in applicazione dei programmi comunitari di sostegno di cui all’ del regolamento (CE) n. 247/2006, le autorità competenti versano gli aiuti a titolo di un anno civile: — per gli aiuti a titolo del regime specifico di approvvigionamento, nel corso dell’anno, — per i pagamenti diretti, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (22), — per gli altri pagamenti, durante il periodo che inizia il 16 ottobre dell’anno in corso e termina il 30 giugno dell’anno seguente.
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