Art. 30
Principi generali
In vigore dal 12 apr 2006
Principi generali
I controlli si effettuano tramite controlli amministrativi e controlli in loco.
Il controllo amministrativo è approfondito e comprende verifiche incrociate con, fra l’altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Sulla base di un’analisi dei rischi a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti effettuano dei controlli in loco per sondaggio sul 5 % almeno delle domande di aiuto. Anche il campione deve essere rappresentativo di almeno il 5 % dei quantitativi oggetto dell’aiuto.
In tutti i casi in cui ciò sia necessario, gli Stati membri ricorrono al sistema di gestione e controllo integrato.
Storico versioni
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