Art. 30

Principi generali

In vigore dal 12 apr 2006
Principi generali I controlli si effettuano tramite controlli amministrativi e controlli in loco. Il controllo amministrativo è approfondito e comprende verifiche incrociate con, fra l’altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Sulla base di un’analisi dei rischi a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti effettuano dei controlli in loco per sondaggio sul 5 % almeno delle domande di aiuto. Anche il campione deve essere rappresentativo di almeno il 5 % dei quantitativi oggetto dell’aiuto. In tutti i casi in cui ciò sia necessario, gli Stati membri ricorrono al sistema di gestione e controllo integrato.
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Principi generali (Art. 30 Regolamento (UE) 2006/793) — Testo vigente | Portale Normativo