Art. 32
Selezione delle domande da sottoporre al controllo in loco
In vigore dal 12 apr 2006
Selezione delle domande da sottoporre al controllo in loco
1. L’autorità competente seleziona gli imprenditori che saranno oggetto di controlli in loco sulla base di un’analisi dei rischi e tenendo conto della rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L’analisi dei rischi tiene conto:
a)
dell’importo dell’aiuto;
b)
del numero di parcelle agricole, della superficie e del numero di animali oggetto della domanda di aiuto o del quantitativo prodotto, trasportato, trasformato o commercializzato;
c)
dell’evoluzione rispetto all’anno precedente;
d)
dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
e)
di altri parametri definiti dagli Stati membri.
Al fine di garantire la rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di imprenditori da sottoporre a controllo in loco.
2. L’autorità competente assicura la conservazione dei criteri di selezione di ciascun imprenditore da sottoporre a controllo in loco. L’ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell’inizio del controllo stesso.
Storico versioni
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