Art. 33

Relazione di controllo

In vigore dal 12 apr 2006
Relazione di controllo 1.   Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo che illustra con precisione i vari aspetti della verifica effettuata. Tale relazione indica in particolare: a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo; b) le persone presenti; c) il numero di parcelle agricole controllate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate; d) il numero e la specie degli animali accertati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatica dei bovini, i documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali o al loro codice di identificazione; e) i quantitativi prodotti, trasportati, trasformati o commercializzati sottoposti a controllo; f) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso; g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese. 2.   L’imprenditore o il suo rappresentante è invitato a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, all’imprenditore è consegnata una copia della relazione di controllo. Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento, lo Stato membro può decidere di non invitare l’imprenditore o il suo rappresentante a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento stesso non risultano irregolarità.
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