Art. 33 · Relazione di controllo

Art. 33

Relazione di controllo

In vigore dal 12 apr 2006
Relazione di controllo 1.   Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo che illustra con precisione i vari aspetti della verifica effettuata. Tale relazione indica in particolare: a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo; b) le persone presenti; c) il numero di parcelle agricole controllate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate; d) il numero e la specie degli animali accertati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatica dei bovini, i documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali o al loro codice di identificazione; e) i quantitativi prodotti, trasportati, trasformati o commercializzati sottoposti a controllo; f) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso; g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese. 2.   L’imprenditore o il suo rappresentante è invitato a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, all’imprenditore è consegnata una copia della relazione di controllo. Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento, lo Stato membro può decidere di non invitare l’imprenditore o il suo rappresentante a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento stesso non risultano irregolarità.
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