Art. 34
Riduzioni e revoche
In vigore dal 12 apr 2006
Riduzioni e revoche
In caso di divergenze fra le informazioni fornite nell’ambito delle domande di aiuto e quanto accertato in seguito ai controlli di cui al capo III, lo Stato membro applica riduzioni e revoche dell’aiuto. Le sanzioni previste devono essere efficaci, commisurate alle violazioni e dissuasive.
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