Art. 35

Deroghe all’applicazione delle riduzioni e delle revoche

In vigore dal 12 apr 2006
Deroghe all’applicazione delle riduzioni e delle revoche 1.   Le riduzioni e revoche di cui all’ non si applicano quando l’imprenditore abbia fornito informazioni oggettivamente corrette o quando possa altrimenti dimostrare la correttezza del suo comportamento. 2.   Le riduzioni e le revoche non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l’imprenditore abbia comunicato per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l’imprenditore non sia stato informato dall’autorità competente dell’intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall’autorità competente nella sua domanda. Sulla base delle informazioni fornite dall’imprenditore, di cui al primo comma, si procede all’adeguamento della domanda alla situazione reale.
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Deroghe all’applicazione delle riduzioni e delle revoche (Art. 35 Regolamento (UE) 2006/793) — Testo vigente | Portale Normativo