Art. 35
Deroghe all’applicazione delle riduzioni e delle revoche
In vigore dal 12 apr 2006
Deroghe all’applicazione delle riduzioni e delle revoche
1. Le riduzioni e revoche di cui all’ non si applicano quando l’imprenditore abbia fornito informazioni oggettivamente corrette o quando possa altrimenti dimostrare la correttezza del suo comportamento.
2. Le riduzioni e le revoche non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l’imprenditore abbia comunicato per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l’imprenditore non sia stato informato dall’autorità competente dell’intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall’autorità competente nella sua domanda.
Sulla base delle informazioni fornite dall’imprenditore, di cui al primo comma, si procede all’adeguamento della domanda alla situazione reale.
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