Art. 9

Registro degli operatori

In vigore dal 12 apr 2006
Registro degli operatori 1.   I titoli d’importazione, di esenzione e di aiuto sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle autorità competenti (di seguito «il registro»). 2.   Qualsiasi operatore stabilito nella Comunità può chiedere l’iscrizione nel registro. Ai fini di detta iscrizione, l’operatore deve soddisfare le condizioni seguenti: a) disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l’esercizio della propria attività nel settore di cui trattasi, ed aver in particolare assolto gli obblighi impostigli dalle autorità in materia di contabilità aziendale e di regime fiscale; b) essere in grado di svolgere le sue attività nella regione ultraperiferica in questione; c) impegnarsi, nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento della regione ultraperiferica in questione e nel rispetto degli obiettivi del regime stesso: i) a comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto; ii) ad operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto; iii) a presentare domande di titoli in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi; iv) a non assumere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti, né a smerciare i prodotti disponibili a prezzi anormalmente bassi; e v) ad offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nella regione ultraperiferica in questione, valide garanzie circa la ripercussione del beneficio concesso fino all’utilizzatore finale. 3.   L’operatore che intende rispedire o riesportare prodotti come tali o condizionati alle condizioni di cui all’ deve, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro o successivamente, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando, se del caso, l’ubicazione degli impianti di condizionamento. 4.   Il trasformatore che intende esportare e/o spedire prodotti trasformati alle condizioni di cui all’ o 18 deve, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro o successivamente, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando l’ubicazione degli impianti di trasformazione e fornire, eventualmente, gli elenchi analitici dei prodotti trasformati.
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