Art. 8
Ripercussione del vantaggio sull’utilizzatore finale
In vigore dal 12 apr 2006
Ripercussione del vantaggio sull’utilizzatore finale
1. Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:
a)
«vantaggio» di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 247/2006: l’esenzione dai dazi doganali o la concessione dell’aiuto comunitario previsti nel suddetto regolamento;
b)
«utilizzatore finale»:
i)
quando si tratta di prodotti destinati al consumo diretto: il consumatore;
ii)
quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione o di condizionamento ai fini del consumo umano:
—
l’ultimo trasformatore o condizionatore, per la parte dell’aiuto volta ad ovviare agli effetti della distanza, dell’insularità e della situazione ultraperiferica,
—
il consumatore, per la parte aggiuntiva dell’aiuto volta a tener conto dei prezzi all’esportazione;
iii)
quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione o di condizionamento ai fini dell’alimentazione animale nonché di prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli: l’agricoltore.
2. Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per verificare l’effettiva trasmissione del vantaggio sull’utilizzatore finale. A tal fine, esse possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.
Le misure di cui al primo comma, e in particolare i punti di controllo per constatare la ripercussione dell’aiuto, nonché le eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nell’ambito della relazione prevista all’.
Storico versioni
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